Art. 1
Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici
della parrocchia di S.Maria Assunta (qui di seguito più brevemente denominato
"C.P.A.E."), costituito in attuazione del can.537 del Codice di
diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella
gestione amministrativa della Parrocchia.
Art. 2
Fini
Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:
coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio
preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari
settori di attività individuando i relativi mezzi di copertura:
approvare alla fine di ciascun esercizio, previo
esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto
consuntivo;
costituire legami fruttuosi con gli organismi
preposti alla tutela del monumento.
esprimere il parere sugli atti di straordinaria
amministrazione;
curare l'aggiornamento dello stato patrimoniale
della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documento presso la Curia
Diocesana (can. 1284, par. 2, n. 9) e l'ordinaria archiviazione delle copie
negli uffici parrocchiali.
Art. 3
Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, dai Vicari
Parrocchiali e da un numero di fedeli (diaconi permanenti, religiosi, religiose
e laici): quattro eletti dall'assemblea parrocchiale e altri nominati dal parroco
sentito il parere del Consiglio Pastorale. I consiglieri devono essere
esemplari nella condotta morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale,
capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, esperti di
alcune professioni: (ingegneri, architetti, avvocati, economisti, ecc.). I loro
nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni
prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni e
il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i
consiglieri possono essere revocati per gravi o documenti motivi.
Art. 4
Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i
coniugi del Parroco fino al quarto grado di consanguinità e di affinità e
quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
Art. 5
Presidente, Segretario e Giunta esecutiva
Dal consiglio viene eletto un Presidente e un
Segretario, una guinta esecutiva, per permettere lo svolgimento e le
realizzazione di quanto viene deciso.
Spetta al Presidente:
La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
La fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna
riunione;
La presidenza delle riunioni.
Art. 6
Poteri del consiglio
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.
In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione
amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 par. 3. Il Parroco ne
ricercherà e ne ascolterà il parere, non se ne discosterà se non per gravi
motivi e ne uscirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione
della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza
della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è
amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.
Art. 7
Riunioni del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno due volte l'anno e
quando il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo
richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove
necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di
esperti.
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale
tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art. 8
La Giunta
La Giunta costituita da quattro persone si riunisce,
insieme al Parroco, ogni due mesi per verificare e promuovere le decisioni
deliberate dal Consiglio.
Art. 9
Vacanza di seggi nel consiglio
Nei casi di morte, di dimissione, di revoca o di
permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede,
entro quindici giorni, a nominarne i sostituti.
I consiglieri così nominati rimangono in carica fino
alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla
successiva scadenza.
Art. 10
Esercizio
L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque
entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri
del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco alla Curia Diocesana.
Art. 11
Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale
Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità
parrocchiale le componenti essenziali della entrate e delle uscite verificatesi
nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione
delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per
l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività
pastorali, per il sostentamento del clero parrocchiale e per una serie di opere
di ristrutturazione e rinnovamento.
Art. 12
Validità delle sedute e verbalizzazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito
registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del
Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.
Art. 13
Rinvio a norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente
regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.